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[1]Le Sezioni dell'olivicoltura, al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per effettuare i pagamenti a favore dei singoli conferenti, nonche' per sopperire alle spese di gestione, hanno facolta' di cedere in garanzia a terzi l'olio ammassato.

[2]Le operazioni di finanziamento sopra indicate sono assistite dal privilegio sull'olio ammassato e sul ricavo della vendita dell'olio stesso.

[3]Tale privilegio e' di grado immediatamente successivo a quello previsto per i prestiti agrari di conduzione, dall'art. 8 del R. decreto-legge 20 luglio 1927-V, n. 1509, e successive modificazioni.

[4]Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni e le spese di gestione di cui al primo comma del presente articolo, vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1792~art14 · fonte del testo

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