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[1]Tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione della presente legge, circa le caratteristiche dell'olio ai fini della valutazione, sono deferite ai laboratori dipendenti dallo Stato, incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, territorimente competenti a norma dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia nazionale 21 agosto 1929-VII e successive modificazioni.
[2]Il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio deve precisare le caratteristiche organolettiche e chimiche ed e' definitivo ai fini della classifica.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
