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Al primo di ogni mese le Sezioni dell'olivicoltura devono comunicare al Settore dell'olivicoltura, che ne informa il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i movimenti di entrata e di uscita dell'olio verificatisi nel mese e le rimanenze alla fine del mese, nonche' le operazioni finanziarie di entrata e di uscita effettuate nel mese stesso in dipendenza dei suddetti movimenti.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
