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[1]Per le corrispondenze, di cui all'art. 57 del ricordato testo unico, la tassa di francatura delle lettere sara' di centesimi 10 per ogni 15 grammi e frazione di 15 grammi di peso maggiore.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Morelli-Gualtierotti. Carcano.
[6]Visto, il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 22 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
