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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La nota al n. 3 a della tariffa generalo dei dazi doganali e' modificata come segue:
[7]«Sul vino genuino la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuoto il dazio e la soprattassa sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di spirito anidro per grado e per ettolitro. Se la ricchezza alcoolica supera i 12 ma non i 15 gradi i diritti sull'alcool si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcoolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.
[8]«La ricchezza alcoolica dei vini dolci, contenenti piu' di 1 per cento di zucchero non fermentato, nei quali lo zucchero totale (sommati insieme gli zuccheri presenti e quelli corrispondenti all'alcool contenuto nel vino) superi il 26 per cento, si calcola aggiungendo all'alcool contenuto nel vino quello corrispondente agli zuccheri presenti (zucchero X 0.63)».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 15 luglio 1906.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Massimini. F. Cocco-Ortu. A. Majorana.
[13]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
