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Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potra' autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilita', alla scritturazione della copia degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge. Dal computo del compenso sopra cennato restano esclusi i diritti di urgenza di cui all'art. 41 della presente legge.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 25 agosto 1961

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