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Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, e' dovuta una indennita' di accesso e di soggiorno nella misura di lire 600 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 6000 per la stessa giornata. L'indennita' e' raddoppiata, se il notaio e' richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8. Per gli atti di protesto, l'indennita' di accesso e' ridotta ad un terzo. Se per l'accesso puo' farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio e' dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art29 · fonte del testo

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