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Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto. Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, e' dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da piu' notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non puo' essere inferiore a lire 500 per ogni separata attestazione. Se l'atto e' autenticato in piu' originali, e' dovuto l'onorario di lire 400 per ciascuno degli originali oltre il primo.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art16 · fonte del testo

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