Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Non e' dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli alti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dall'autorita' comunale o di pubblica sicurezza, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art15 · fonte del testo

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