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[1]In corrispondenza alle riduzioni autorizzate col presente articolo 2, verranno diminuiti di L. 457,860,81 i resti attivi del capitolo 78 del bilancio dell'entrata 1900-901. La rimanente somma di L. 796,151,92 verra' portata in aumento ai residui del capitolo 117 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio finanziario suddetto, denominato: «Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie, di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521; e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente.»
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]E. Di Broglio. G. Giusso.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 18 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
