Art. 3
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[1]Con decreti Reali si provvedera' all'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Nasi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
