Art. 2
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[1]Alla pianta organica del personale di ragioneria del Ministero della Pubblica Istruzione sono aggiunti: un segretario a L. 3,500; un segretario a L. 3,000; due vice segretari a L. 2,500; e tre vice segretari a L. 2,000, ed e' fissato in L. 3,000 lo stipendio dell'economo-cassiere del Ministero stesso.
[2]Per la maggiore spesa di L. 18,000 il Governo del Re e' autorizzato a trasportare nel bilancio dell'esercizio 1902-903 del Ministero della Pubblica Istruzione la eguale somma di L. 18,000 dal capitolo n. 3 al capitolo n. 1 del bilancio dello stesso Ministero.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
