Art. 1
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[1]La pianta organica della carriera d'ordine nel Ministero della Pubblica Istruzione e' modificata in conformita' della tabella annessa alla presente legge.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a trasportare, cominciando dall'esercizio finanziario 1902-903, al capitolo 1 del bilancio della Pubblica Istruzione, L. 89,960 costituenti il capitolo 2, L. 15,000 dal capitolo 70 e L. 8,000 dal capitolo 95 ed a collocare gl'impiegati ed uscieri straordinari attualmente in servizio al Ministero della Pubblica Istruzione, assunti in servizio prima della legge 11 giugno 1897, n. 182, nel rispettivo organico della carriera d'ordine e del personale di servizio, salvo il diritto dei sotto-ufficiali e degli ufficiali di scrittura del R. Esercito e della R. Marina, ai termini degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
