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[1]Il patrimonio dell'Ente Radio Rurale e' costituito;

  • a)dal capitale netto dell'Ente Radio Rurale risultante alla data della presente legge;
  • b)da beni mobili ed immobili comunque acquisiti o provenienti da lasciti o donazioni.

[2]Le entrate dell'Ente Radio Rurale sono costituite:

  • a)da un contributo annuo di L. 800.000 che gravera' per L. 430.000 su apposito capitolo da istituire, a decorrere dall'esercizio 1938-39, sul bilancio del Ministero della cultura popolare, ferma l'assegnazione di L. 370.000 sul bilancio del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), prevista all'art. 5 della legge 15 giugno 1933, n: 791. Il contributo e' pagabile in rate trimestrali anticipate;
  • b)da contributi eventualmente corrisposti da Enti pubblici e privati;
  • c)da lasciti e oblazioni volontarie;
  • d)da redditi vari e patrimoniali;

[3]Il Ministero delle finanze e' autorizzato a provvedere con suo decreto alle necessarie variazioni di bilancio, in dipendenza di quanto e' prescritto nel precedente comma lettera a).

Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-29;881~art7 · fonte del testo

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