Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'Ente Radio Rurale ha per iscopo:
- a)di organizzare, secondo un indirizzo politico ed educativo, le trasmissioni radiofoniche dirette alle Forze armate e ai rurali iscritti alle Confederazioni fasciste degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura, in quanto per tali trasmissioni vengano disposti degli ascolti collettivi;
- b)di organizzare le trasmissioni radiofoniche dirette alle scuole primarie secondo le direttive impartite dal Ministero dell'educazione nazionale ed in attuazione dei programmi che esso determinera' per ogni singolo anno scolastico;
- c)di incrementare la diffusione degli apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e istituti in cui debbano aver luogo gli ascolti di cui sopra, nonche' fra le masse lavoratrici;
- d)di vendere direttamente senza scopo di lucro l'apparecchio ricevente «Radio rurale» e relative parti staccate amplificatori, altoparlanti sussidiari, tavolini fonografici, ai seguenti Enti ed uffici:
[2]1° Scuole, Istituti di educazione e di rieducazione
[3]2° sedi della G.I.L.;
[4]3° sedi del Partito Nazionale Fascista e Organizzazioni dipendenti;
[5]4° sedi della Confederazione agricoltori;
[6]5° sedi della Confederazione lavoratori dell'agricoltura;
[7]6° sedi dell'Opera nazionale dopolavoro;
[8]7° sedi dell'Associazione nazionale combattenti;
[9]8° sedi dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra;
[10]9° Uffici ed Enti dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'educazione nazionale, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa Italiana. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 1940, n. 552
1La L. 4 aprile 1940, n. 552 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Ente Radio Rurale ed i suoi Comitati provinciali e comunali sono soppressi. Le mansioni e i compiti dell'Ente Radio Rurale stabiliti dall'art. 1, lettere a) e b) della leggo 29 maggio 1939-XVII, n. 881, sono affidati all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) che li disimpegna secondo le direttive dei Ministeri competenti per materia, di concerto col Partito Nazionale Fascista, col Ministero della cultura popolare e con le Confederazioni fasciste interessate".
Testo in vigore dal 29 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
