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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, coordinando il precedente testo approvato col R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, con le disposizioni della presente legge, con quelle del vigente Codice penale e con le altre contenute nelle leggi 30 giugno 1889, n. 6156, serie 3ª, 1° febbraio 1900, n. 26, 31 gennaio 1901, n. 23 (articoli 33 e 34), 27 giugno 1901, n. 276 e 15 luglio 1906, n. 345 (art. 3).

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]C. Mirabello.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1907 al 10 giugno 1920

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-12-27;679~art6 · fonte del testo

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