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Gli inscritti di leva riconosciuti idonei al servizio militare marittimo, che non facciano valere i diritti di esenzione ai termini degli articoli 55, 57 e 58 della legge di leva, sono tutti assegnati alla prima categoria; in conseguenza l'estrazione a sorte e' abolita.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1907 al 10 giugno 1920
