Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1907 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →

[1]Fermo restando l'obbligo degli inscritti di presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dall'art. 34 della legge sulla leva marittima, coloro tra di essi che per legittimi motivi non possano presentarsi al Consiglio di leva nel termine suindicato, avranno tempo di farlo fino al 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato pubblicato l'ordine di chiamata, nel quale giorno sara' chiusa la prima sessione della leva.

[2]La sessione completiva avra' luogo dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno stesso in modo che in quest'ultimo giorno dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni della leva.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1907 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-12-27;679~art2 · fonte del testo

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