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[1]Gli inscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio nell'anno in cui compiono il ventesimo anno della loro eta'.
[2]Il 1° ottobre di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni Comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli inscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora e il luogo in cui si terra' la prima seduta per l'esame degli inscritti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 22 agosto 1912, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1914, n. 508, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ordine della leva di mare sui nati nel 1892 anziche' il 1° ottobre 1912 sara' pubblicato a partire dal 1° settembre del corrente anno".
Testo in vigore dal 8 ottobre 1912 al 10 giugno 1920
