Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 13 luglio 1909. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'art. 7 della legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie II, e' sostituito dal seguente:
[7]Art. 7. - L'Amministrazione del corpo R. equipaggi e' commessa ad un Consiglio, presieduto da un capitano di vascello, e composto di ufficiali dello stato maggiore generale e del commissariato.
[8]Il servizio di contabilita' e' disimpegnato da ufficiali del commissariato, che avranno sotto i loro ordini, pei lavori di scritturazione, i militari del corpo R. equipaggi, della categoria furieri.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]C. MIRABELLO.
[13]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 luglio 1909
