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[2]Art. 1. - In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana, rispetto alla qualificazione delle merci, la dogana redige un verbale della controversia in contraddittorio del contribuente e preleva i campioni della merce, i quali devono essere identificati e suggellati in presenza dello stesso contribuente. Quando non sia possibile prelevare campioni, attesa la qualita' della merce, si supplisce con disegni o con una fedele descrizione della merce stessa, fatta d'accordo fra la dogana ed il contribuente, o da due periti a cio' rispettivamente delegati.
[3]Art. 2. - Il contribuente puo' chiedere che la controversia sia deferita al giudizio della Camera di commercio, nella cui giurisdizione si trova la dogana.
[4]La Camera di commercio puo' deferire l'esame della controversia ad una Commissione di periti da essa nominati per averne parere.
[5]Le spese della perizia sono sostenute dalla Camera di commercio, salva tuttavia a questa la facolta' di farsele rimborsare o anche anticipare dal contribuente che sollevo' la controversia.
[6]Art. 3. - Qualora il contribuente non abbia chiesto il giudizio della Camera di commercio, ovvero la dogana od il contribuente non creda di accettare il giudizio emesso dalla Camera, la decisione spetta al ministro delle finanze, udito, salvo nei casi indicati all'art. 4, il parere del «Collegio consultivo dei periti doganali».
[7]Il ricorso al ministro delle finanze contro il giudizio della Camera di commercio deve presentarsi entro 15 giorni da quello in cui il giudizio e' stato comunicato; il contribuente puo' inviare allo stesso Ministero memorie per iscritto Contenenti le sue ragioni.
[8]Art. 4. - Nei casi previsti dal precedente articolo gli atti della controversia e il campione della merce che la dogana deve inviare al ministro, e nei casi d'appello contro il giudizio della Camera di commercio, le memorie presentate dal contribuente, sono esaminati preventivamente dall' «Ufficio tecnico delle dogane».
[9]Il ministro delle finanze, sulle risultanze dell'esame del predetto Ufficio tecnico, puo' risolvere, senza richiedere il parere del Collegio dei periti, e con decreto motivato, le controversie, per le quali si verifichi una delle condizioni seguenti:
- a)quando la controversia riguardi una merce sulla classificazione della quale siasi, in circostanze identiche, gia' altra volta pronunciato il Collegio dei periti;
- b)quando la controversia sia limitata all'accertamento della genuinita', del grado alcoolico o saccarometrico, oppure alla semplice misurazione o determinazione della quantita' dei componenti di una merce o di alcuni di essi;
- c)quando l'esame degli atti della controversia da parte dell'Ufficio tecnico delle dogane abbia portato a conclusione totalmente favorevole al contribuente.
[10]Art. 5. - Il collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente scelto fra i consiglieri di Stato e di dodici membri effettivi e sei supplenti ripartiti come segue:
- a)quattro delegati, dei quali due scelti dal ministro delle finanze fra persone non appartenenti, all'Amministrazione finanziaria, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola o commerciale, del capo del servizio dell'industria e del commercio presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e di un altro delegato scelto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio;
- b)sei delegati effettivi e sei supplenti scelti dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio fra le persone, aventi distinta competenza in materia industriale, agricola o commerciale, che saranno proposte al detto Consiglio, due per ciascuna, da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Consiglio stesso;
- c)il direttore generale delle gabelle;
- d)il direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganale.
[11]L'ufficio di segretario del Collegio e' tenuto dal capo della sezione amministrativa aggregata all'ufficio tecnico delle dogane.
[12]Art. 6. - Le nomine del presidente e dei membri del Collegio dei periti doganali sono fatte con decreto del ministro delle finanze; il Collegio elegge fra i propri membri un vice presidente.
[13]Gli eletti restano in carica tre anni e possono essere confermati.
[14]I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio solo quando vi siano chiamati per sostituire nei casi di assenza i delegati effettivi designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.
[15]Art. 7. - Interviene alle adunanze del Collegio per gli schiarimenti e le osservazioni di sua competenza, e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane.
[16]Art. 8. - Per la validita' delle deliberazioni del Collegio e' necessaria la presenza di piu' della meta' dei suoi membri, fra i quali almeno tre dei delegati effettivi o supplenti designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.
[17]Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' di voti ha la preponderanza quello del presidente, od, in sua assenza, del vice presidente.
[18]Art. 11. - Non vi e' luogo a contravvenzione ne' ad applicazione di multe, in esito a risoluzioni di controversie promosse sulla qualificazione di merci non previste dalla tariffa o dal repertorio e per le quali debba quindi intervenire il decreto di assimilazione di cui all'art. 4 delle disposizioni preliminari della tariffa.
[19]Art. 12. - Finche' la controversia non sia risoluta rimane sospeso lo sdoganamento della merce; ma, quando venga depositato o garantito nella integrita' il dazio richiesto dalla dogana, la merce puo' essere rilasciata dopo che sia stato redatto il verbale di controversia e siano stati prelevati e identificati i campioni secondo il disposto dell'art. 1.
[20]Art. 14. - Con regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Collegio dei periti e dell'Ufficio tecnico delle dogane, le formalita' per l'esame preventivo dei campioni di cui all'articolo 4, le competenze ai membri del collegio, e le norme per la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui agli articoli 2, 4 e 15 (aggiunto).
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
