Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonche' alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2379, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea, ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

Testo vigente dal 5 aprile 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-13;114~art4 · fonte del testo

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