Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' aggiunto il seguente comma: "Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge".
Testo vigente dal 7 settembre 1956
Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' aggiunto il seguente comma: "Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge".
Testo vigente dal 7 settembre 1956
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ai fini del trattamento previdenziale forense, la chiara differenza esistente tra la condizione dell'avvocato che si iscriva alla Cassa dopo aver maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, rispetto a quella dell'avvocato che si iscriva senza aver maturato tale diritto, rende legittima l'esclusione dei primi (ed, in particolare dei professionisti che abbiano acquistato il diritto alla liquidazione di altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della professione forense, o, che abbiano maturato la sola pensione i.n.p.s. di invalidità senza diritto a quella ordinaria di vecchiaia) dalla possibilità dell'iscrizione stessa. Peraltro, sussistendo la razionalità dell'innovazione legislativa che elimina tale condizione ostativa, è inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza dalla innovazione medesima e non vi è preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando, per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilità finanziarie.(Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, L. 8 gennaio 1952, n.6 e 1 L. 31 luglio 1956, n.991, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 132/1984, 28/1984, 180/1982, 65/1979.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991~art1 · fonte del testo
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