Art. 6
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L'art. 23 della legge anzidetta e' sostituito dal seguente: «La gerarchia dei componenti l'equipaggio a bordo dell'aeromobile e' la seguente:
- a)comandante superiore;
- b)comandante;
- c)ufficiale di rotta di 1ª classe;
- d)ufficiale di rotta 2ª classe;
- e)pilota;
- f)primo radiotelegrafista o radiotelefonista;
- g)primo motorista;
- h)secondo motorista;
- i)secondo radiotelegrafista;
- l)radiotelegrafista di terza classe;
- m)avieri».
Testo in vigore dal 20 maggio 1936 al 22 dicembre 2008
