Art. 1
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[1]L'ultimo capoverso dell'art. 1, lettera c), della legge 8 febbraio 1934-XIII, n. 331, e' sostituito dal seguente:
[2]«c) il personale non navigante delle imprese di navigazione aerea e delle imprese esercenti aerodromi, nonche' quello dei campi scuola e di collaudo».
Testo in vigore dal 20 maggio 1936 al 22 dicembre 2008
