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L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' cosi' modificato: "Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati. L'esenzione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti - autorizzati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - e per le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa. Gli onorari dei notai sono ridotti alla meta' quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge".

Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 2 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1336~art6 · fonte del testo

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