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[1]L'art. 23 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, e' cosi' modificato:
[2]«Il Governo del Re ha in ogni tempo la facolta' di sciogliere, per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione dell'Ente, affidandola ad un commissario Regio.
[3]Se la carica di commissario Regio e' affidata ad un funzionario, civile o militare dello Stato, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 7».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1941-XIX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Host Venturi - Di Revel - Gorla - Ricci - Pavolini
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 2 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
