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[1]Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il tesoro dello Stato conferira' alla Camera agrumaria la somma di due milioni di lire in dieci assegnazioni annuali di L. 200,000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1913-914.

[2]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a fare anticipazioni alla Camera agrumaria nei limiti della somma di due milioni di lire, e alle condizioni normali.

[3]La gestione della somma conferita dal tesoro dello Stato alla Camera agrumaria e' affidata al Banco di Sicilia. Le norme e le condizioni per le anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti e per la gestione predetta saranno determinate dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Banco di Sicilia.

[4]I termini e le modalita' del rimborso della somma anzidetta sulla quale non decorreranno interessi a favore dello Stato, saranno determinati dalla legge da presentarsi a norma dell'art. 2.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;492~art9 · fonte del testo

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