Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Governo di autorizzare con decreto Reale la costituzione di un'Associazione speciale fra i produttori di aranci e di altri agrumi, eccetto i limoni, allo scopo di promuovere il commercio e il consumo dei relativi prodotti mediante studi, informazioni, propaganda e pubblicita'.
[2]Ai mezzi all'uopo occorrenti sara' provveduto mediante un diritto da stabilirsi per ciascuna cassa di prodotti.
[3]L'Associazione e' esente da ogni imposta e tassa per dieci anni dalla sua costituzione.
[4]Le norme per il funzionamento dell'Associazione e per l'applicazione del diritto saranno stabilite con apposito decreto Reale.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
