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[1]Il pagamento delle somme dovute, a norma dell'art. 5, ai depositanti dell'esercizio 1910-911, sara' fatto dopo estinto il debito verso i depositanti degli anni anteriori.

[2]Il valore della merce depositata durante gli esercizi 1908-909 e 1909-910, sara' calcolato in base al prezzo minimo rispettivamente fissato per ciascuno degli esercizi suddetti al netto dei prelevamenti stabiliti dalla legge 5 luglio 1908, n. 404.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;492~art15 · fonte del testo

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