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Il diritto dovuto per il saggio delle materie prime di palladio A di lire 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio e marchio degli oggetti di palladio e' rapportato al peso degli oggetti stessi nella misura di lire 200 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2000. Per il solo saggio degli oggetti di palladio e' dovuto il diritto di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2000.

Testo in vigore dal 18 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;648~art2 · fonte del testo

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