Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1980 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferire ai sensi dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le Amministrazioni comunali interessate dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani di fabbricazione sulla base delle indicazioni derivanti dagli studi dei piani urbanistici comprensoriali di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge stessa. Detti piani debbono contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Nei Comuni ove piu' urgente si manifesti l'opera della ricostruzione, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le Amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati di esecuzione, sempre che detti Comuni siano gia' dotati di un piano regolatore generale. I piani di cui ai precedenti commi sono adottati dalle Amministrazioni comunali e sono pubblicati nello albo pretorio per il periodo di quindici giorni. Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, sulle quali si decide col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi. Detti piani sono attuati con le modalita' previste dal disposto dei commi 16, 17 e 20 dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1980, n. 438

1

La L. 8 agosto 1980, n. 438, ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "L'efficacia e la durata dei piani di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, sono prorogate di cinque anni."

Testo in vigore dal 3 settembre 1980 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1965 al 3 settembre 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1980, n. 438

    La L. 8 agosto 1980, n. 438, ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "L'efficacia e la durata dei piani di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, sono prorogate di cinque anni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;785~art1 · fonte del testo

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