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E' data facolta' all'Amministrazione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, ricostituita in Ente morale autonomo con la legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª), di stabilire che il periodo di ammortamento nei prestiti ai Comuni ed alle Provincie della Sicilia, per gli scopi indicati nella legge predetta e nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, sia protratto anche oltre i venti anni, ma non mai oltrepassando il termine di anni 40.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
