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[1]L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, e' sostituito dal seguente:
[2]« Art. 6. - L'istruzione premilitare e' impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di eta', alla chiamata alle armi.
[3]«Tale istruzione comprende due periodi:
[4]il primo, con inizio nell'anno in cui si compie l'ottavo di eta' e sino all'anno in cui si compie il diciottesimo;
[5]il secondo, dall'anno in cui si compie il diciottesimo di eta', sino alla chiamata alle armi».
Testo in vigore dal 5 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
