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[1]L'art. 4 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, e' sostituito dal seguente:
[2]«Art. 4. - L'istruzione premilitare e la post-militare si svolgono nel quadro della vita nazionale: sono impartite rispettivamente dalle organizzazioni maschili della Gioventu' italiana del Littorio e dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in stretta cooperazione con le Forze armate.
[3]«Nei limiti delle rispettive possibilita' saranno chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti gli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, ecc.) che per la loro precedente organizzazione sono in grado di contributivi validamente.
[4]«L'istruzione militare si svolge nell'ambito delle Forze armate».
Testo in vigore dal 5 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
