Art. 3
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[1]Il Ministro della cultura popolare e' autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni, i provvedimenti necessari per la cessazione della gestione e della attivita', dell'Ente Radio Rurale e per la devoluzione delle attivita' nette risultanti in seguito alla cessazione anzidetta.
[2]All'uopo nominera' un Comitato costituito da due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, da un rappresentante, per ciascuno dei Ministeri, delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e foreste, delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi) e della cultura popolare e da un rappresentante dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
