Art. 2
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[1]La somma di L. 430.000 stanziata sul bilancio del Ministero della cultura popolare quale contributo a favore dell'Ente Radio Rurale e quella di L. 370.000 stanziata per il medesimo scopo sul bilancio del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi) sono destinate - per la durata di un decennio - ad incrementare-lo sviluppo della Radiodiffusione e l'assegnazione degli apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi, secondo le necessiti riconosciute dal Ministero della cultura popolare, di concerto col Partito Nazionale Fascista e col Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi).
[2]Il contributo del Ministero delle comunicazioni e' versato al bilancio dell'entrata per essere successivamente riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare.
[3]Il Ministro delle finanze e' autorizzato a provvedere con suo decreto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza di quanto e' prescritto nei precedenti commi.
[4]La valutazione tecnica ed il collaudo degli apparecchi sono effettuati a cura del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi).
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
