Art. 1
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L'Ente Radio Rurale ed i suoi Comitati provinciali e comunali sono soppressi. Le mansioni e i compiti dell'Ente Radio Rurale stabiliti dall'art. 1, lettere a) e b) della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, sono affidati all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) che li disimpegna secondo le direttive dei Ministeri competenti per materia, di concerto col Partito Nazionale Fascista, col Ministero della cultura popolare e con le Confederazioni fasciste interessate.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
