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Sono iscritti d'ufficio alla «cassa ufficiali»: gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio; gli ufficiali fuori quadro durante la loro permanenza in tale posizione; gli ufficiali fuori organico durante i loro eventuali richiami in servizio, purhe' disposti con decreto registrato alla Corte dei conti e di durata non inferiore a tre mesi.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
