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[1]Il secondo comma dell'art. 6. e' sostituito dai seguenti:
[2]«L'indennita' supplementare e' corrisposta, agli ufficiali, che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purche' il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.
[3]«Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni l'indennita' e' corrisposta al compimento di tale eta'.
[4]«Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perche' collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennita' supplementare e' corrisposta, all'atto del trasferimento in tale posizione ».
Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
