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[1]L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
[2]«Sono iscritti d'ufficio alla «cassa ufficiali»:
[3]gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente (i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di eta');
[4]i cappellani militari in servizio permanente e le autorita' ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi».
Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
