Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 3 e' sostituito dal seguente:

[2]«Sono iscritti d'ufficio alla «cassa ufficiali»:

[3]gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente (i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di eta');

[4]i cappellani militari in servizio permanente e le autorita' ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-11-28;1773~art2 · fonte del testo

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