Art. 2
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[1]All'art. 10 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, e' sostituito il seguente:
[2]«Il DUCE, su proposta del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, puo' ordinare lo scioglimento del Consiglio tecnico consultivo. In tal caso il presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, od altra persona da designarsi dal Segretario del Partito e da nominarsi dal DUCE, assume le funzioni di commissario straordinario.
[3]«Il commissario adotta tutti i provvedimenti, compresi quelli per i quali e' obbligatoriamente richiesto il parere del Consiglio tecnico consultivo.
[4]«Durante la gestione commissariale rimane in carica il Collegio dei sindaci costituito a norma dell'art. 12 della legge stessa».
Testo in vigore dal 19 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
