Art. 1
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[1]Il primo comma dell'art. 1 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, e' modificato nei seguenti termini:
[2]«L'Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con R. decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, ha sede in Roma, e' alle dirette dipendenze del DUCE ed e' presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da persona da lui designata e nominata dal DUCE».
Testo in vigore dal 19 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
