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[1]I diritti fissi di cui al precedente art. 1 potranno essere modificati con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per le finanze e con il Ministro per gli scambi e per le valute.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 novembre 1941-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - RICCARDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
