Art. 3
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad emanare le norme per la esecuzione della presente legge;
- b)a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quella 23 giugno 1854, n. 1731, delle leggi successive che l'abbiano modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza, anche modificandone le disposizioni per metterle in armonia con le norme e coi principii informatori della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1930 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1931 al 22 dicembre 2008
