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L'art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "All'Ente sara' corrisposto per tutta la durata, a partire dall'esercizio 1951-52, un annuo contributo dello Stato di lire 10.000.000. "Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma sara' provveduto con riduzione degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52 e del capitolo corrispondente all'esercizio finanziario 1952-53. "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

Testo in vigore dal 1 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-06-06;678~art3 · fonte del testo

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