I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 19851987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e' istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo e' iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purche' non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo e' alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonche' dai proventi netti della pubblicita' sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la gestione del fondo. 3 4 Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in qualita' di membro di diritto, al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

La L. 30 dicembre 2004, n.311 (con l'art. 1, comma 488) ha disposto che "Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento."

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

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con decorrenza dal 1 ottobre 2017

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 488 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2) che "La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017".

Testo vigente dal 24 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 24 giugno 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 488 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2) che "La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art17 · fonte del testo

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