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[1]Le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione devono inserire nei libretti o negli altri titoli che rilasciano agli associati le condizioni secondo le quali si effettua la ripartizione e le altre indicazioni necessarie per porre in grado gli associati stessi di riconoscere quali vantaggi possono trarre dall'associazione.
[2]La formula delle condizioni e delle indicazioni predette, deve essere approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]F. COCCO-ORTU.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
