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[1]I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 1°, possono essere concessi alle Societa' cooperative, alle Societa' di mutuo soccorso, agli enti morali e alle Societa' di beneficenza contemplati nella legge 31 maggio 1903, n. 254.
[2]La misura dell'interesse sui prestiti non potra' essere superiore dell'uno per cento al reddito effettivo medio conseguito dall'impiego dei fondi dell'associazione o impresa tontinaria o di ripartizione nell'anno precedente.
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
