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[1]Per ottenere l'autorizzazione, le associazioni predette devono di volta in volta farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda devono essere allegati i documenti dai quali risultino le condizioni alle quali viene concesso il prestito e la qualita' delle malleverie offerte dalla Societa'.
[2]Sulla domanda deve esprimere parere favorevole la Commissione centrale delle cooperative di produzione e lavoro.
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
